caro michele cercherò di essere breve......buona lettura
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII
3358
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 26 luglio 2000, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima
Art. 1.
1. L’articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – (Tutela delle risorse biologiche e dell’attività di pesca). – 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e assicurare il disciplinato esercizio della pesca professionale e sportiva, è fatto divieto di:
a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, dai decreti e dagli ordini legittimamente emanati dalla competente autorità amministrativa e detenere, trasportare, commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascun organismo vivente o specie, da regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati dalla predetta autorità amministrativa, nonché navigare in fasce orarie vietate dai regolamenti e dai decreti, salvo apposita autorizzazione dell’autorità marittima;
b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non conformi a norme regolamentari o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti; tenere a bordo attrezzi vietati o non espressamente consentiti; collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità dalla necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare, commerciare e somministrare in pubblici esercizi specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita; pescare il novellame di qualsiasi specie vivente marina se non espressamente autorizzati; detenere, trasportare, commerciare e somministrare in pubblici esercizi, al di fuori dei periodi di pesca consentiti dalla legge, il novellame di qualsiasi specie vivente marina allo stato fresco a fini di consumo umano;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare e commerciare pesci e altri organismi acquatici cosí intorpiditi, storditi o uccisi;
e) sottrarre o asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto sia commesso con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca in violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre o asportare, senza l’anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e agli impianti di acquacoltura e maricoltura e, comunque, detenere, trasportare e commerciare detti organismi senza il consenso dell’avente diritto;
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.
2. I divieti di cui al comma 1 non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate».
Art. 2.
1. L’articolo 20 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:
«Art. 20. – (Organi di polizia). – 1. Il Ministero per le politiche agricole, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, coordina, sulla base di indirizzi concertati con le regioni, l’attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca, ivi compresi gli agenti giurati per la vigilanza. Restano fermi le attribuzioni ed i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate.
2. Restano ferme le attribuzioni e le competenze conferite dalla legislazione vigente alle navi da guerra nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale».
Art. 3.
1. L’articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, é sostituito dal seguente:
«Art. 21. – (Soggetti incaricati della vigilanza). – 1. Salvo il disposto dell’articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la vigilanza sulla pesca e sul commercio dei prodotti della pesca e l’accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti relativi sono affidati, secondo le rispettive competenze, sotto la direzione del capo del compartimento marittimo, al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, al personale civile dell’Amministrazione centrale del Ministero per le politiche agricole, al personale civile che presta servizio presso le capitanerie di porto, alle guardie di finanza, ai carabinieri, al personale della Polizia di Stato, agli agenti giurati di cui all’articolo 22 e al personale del Corpo forestale dello Stato.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 é riconosciuta, qualora già ad essi non competa, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
3. Ai fini di cui al comma 2, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria é altresí riconosciuta ai comandanti delle navi da guerra della Marina militare impiegate in operazioni di vigilanza sulla pesca al di fuori delle acque territoriali, e quella di agente di polizia giudiziaria al personale militare imbarcato sulle medesime unità che intervenga a seguito delle disposizioni impartite dal comandante della nave».
Art. 4.
1. L’articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – (Nomina di agenti giurati per la vigilanza). – 1. Le amministrazioni regionali e provinciali possono nominare prioritariamente quali agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio, i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della gente di mare, nonché i soggetti che esercitano da almeno un biennio funzioni di gestione nell’ambito degli enti all’uopo istituiti.
2. Gli agenti di cui al comma 1 devono frequentare un corso svolto secondo i programmi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Gli agenti svolgono la loro attività di vigilanza nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente dal quale dipendono, limitatamente alla terraferma. Tale limite non si applica alle regioni a statuto speciale.
4. Gli agenti devono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina é approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo».
Art. 5.
1. L’articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1988, n. 381, é sostituito dal seguente:
«Art. 24 – (Pene per le contravvenzioni). – 1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, comma 1, lettera c), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni.
2. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, comma 1, lettera d), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
3. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, comma 1, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall’articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito, a querela della persona offesa, con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni.
4. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, comma 1, lettera f), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni».
Art. 6.
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall’articolo 7 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:
«1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell’ipotesi prevista dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;
c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
d) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione della licenza inibisce l’uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali é stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l’uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;
e) in caso di recidiva, la chiusura dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, aumentabile fino a venti giorni in caso di recidiva reiterata».
Art. 7.
1. L’articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall’articolo 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – (Sanzioni amministrative accessorie). – 1. Alle violazioni delle disposizioni dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.
2. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì:
a) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. La sospensione della licenza inibisce l’uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stata commessa la violazione. Qualora la successiva violazione sia commessa mediante l’uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;
b) la chiusura dell’esercizio commerciale da cinque a quindici giorni, da parte della competente autorità amministrativa.
3. In caso di prima violazione accertata delle disposizioni dell’articolo 15, comma 1, lettera b), da parte di navi autorizzate all’uso della rete da posta derivante e di navi autorizzate alla pesca con sistema denominato «strascico», è disposta la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese; in caso di seconda violazione, è disposta la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di terza violazione, è disposta la cancellazione definitiva sulla licenza di pesca dell’autorizzazione all’uso delle reti da posta derivante o del sistema denominato “strascico“.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è inoltre disposta l’inammissibilità ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per iniziative strutturali per la durata di tre anni».
Art. 8.
1. La rappresentanza della cooperazione peschereccia in seno ai Comitati ed alle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è determinata in rapporto alla consistenza.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l’individuazione della consistenza di cui al comma 1.
Art. 9.
1. L’articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 – (Elaborazione del Piano nazionale della pesca). – 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano vigente.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, nonché della situazione economica, sociale ed occupazionale del settore e dello stato delle risorse, il Piano è elaborato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ed il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 6.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, determina la ripartizione dei fondi disponibili.
4. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle pesche speciali, nonché della pesca sportiva, integrano la dotazione finanziaria del Piano».
Art. 10.
1. È istituita, per gli anni 2000, 2001 e 2002, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a quaranta giorni consecutivi, disposte dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, nel limite di spesa di 40.000 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 e n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, nonché dal regolamento (CEE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è liquidato con le seguenti modalità:
a) acconto del 50 per cento, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria;
b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri marittimi di iscrizione.
2. Le priorità di intervento tra i segmenti della flotta peschereccia sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 12.
1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca, possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l’attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l’utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l’offerta di servizi collegati. L’ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all’articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico.
Art. 13.
1. Il Governo, in sede di modificazione ed integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali ha la facoltà di autorizzare:
a) sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, l’uso di attrezzi tradizionali che consentano di pescare individui allo stadio adulto di rossetto;
b) la pesca professionale del novellame di sarda (bianchetto) e di anguilla (ceca) per un periodo di sessanta giorni continuativi ogni anno, consentendo il recupero delle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse, certificate dall’autorità marittima competente, nonché l’uso degli attrezzi e dei mezzi tradizionali per tale tipo di pesca.
Art. 14.
1. Alle navi in possesso della sola licenza di pesca di V categoria poste a servizio di impianti di molluschicoltura e che operano in lagune, sacche ed acque interne non si applicano le disposizioni del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata), approvato con decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, ad eccezione degli articoli 14 e 16. Alle navi di stazza superiore a 3 tonnellate si applica anche l’articolo 8 del medesimo regolamento.
2. Per ottenere la licenza e l’imbarco sulle navi di cui al comma 1 il richiedente é esentato dall’obbligo di effettuare i sei mesi propedeutici di navigazione e dal conseguimento del titolo di motorista. Per la conduzione di motori di potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV é richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di pesca.
3. Le navi di cui al presente articolo non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale come definita dall’articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219, fatta eccezione per la pesca del novellame da ripopolamento in periodi e luoghi autorizzati dall’Amministrazione. Le barche asservite agli impianti di allevamento ittico, esercitato in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, necessitano del solo possesso di licenza ad uso privato.
Art. 15.
1. Per le navi adibite in via esclusiva alla pesca marittima, l’obbligo di verifica delle cassette medicinali previsto dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, può essere sostituito dall’obbligo di detenere a bordo un’attestazione rilasciata dal direttore della farmacia all’atto dell’acquisto degli stessi medicinali, che ne elenchi il tipo, la quantità e la relativa scadenza. È fatto obbligo al comandante della nave di esibire detta attestazione ad ogni richiesta delle autorità.
Art. 16.
1. Al fine di assicurare l’attuazione delle misure di gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole e forestali realizza, nell’ambito delle dotazioni finanziarie del Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura, campagne di educazione e di informazione, anche all’estero, sulla politica della pesca e dell’acquacoltura.
Art. 17.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.